Art. 38.
(Norme previdenziali e fiscali).

      1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti in materia.
      2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali.
      3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.